Art. 5.
(Incentivi fiscali per il collegamento tra salari e produttività).

      1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati a imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.
      2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 1997,

 

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n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per cento».
      3. All'articolo 51, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «313,22 euro».