1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati a imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 1997,